Trappola del sommerso e soggetti svantaggiati
Quando si parla di sommerso tutte le rilevazioni disponibili descrivono un fenomeno che coinvolge in misura rilevante quella fascia di soggetti con maggior difficoltà all’inserimento lavorativo. Per questa categoria, che comprende i giovani, le donne, ma in modo particolare l’intera platea dei soggetti svantaggiati definiti dalla legge, lo sviluppo di una politica attiva del lavoro nella direzione di un rafforzamento di un servizio mirato per l’inserimento lavorativo diventa un fattore determinante per ridurre il rischio di finire nella trappola dell’irregolarità.
A partire da questo assunto un processo di integrazione operativa tra i sistemi di collocamento pubblici e le agenzie private su servizi mirati ai soggetti svantaggiati potrebbe diventare una straordinaria opportunità di prevenzione del lavoro sommerso e per questa ragione Formatemp ha promosso in collaborazione con Ires, Ares 2.0 e Smile il presente progetto di “Promozione di interventi nel territorio per il contrasto al lavoro irregolare per l’agevolazione d processi di emersione” finalizzato alla “Elaborazione di un piano/modello di cooperazione agenzie pubbliche e private per sviluppare un sistema di servizi mirato ai soggetti svantaggiati finalizzati all’occupabilità e prevenzione del lavoro nero”.
La valorizzazione delle forme di sinergia e cooperazione tra la rete dei servizi pubblici e quella delle agenzie private autorizzate è stata più volte sollecitata dalla stessa Commissione Europea e quindi prevista dai provvedimenti nazionali di riforma del mercato del lavoro dell’ultimi quindici anni (legge 196/97, Dlgs 276/2003, Legge 247/07) in quanto fattore di modernizzazione del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro soprattutto in merito all’offerta di servizi per i lavoratori svantaggiati.
A questo riguardo è opportuno ricordare le disposizioni introdotte dalla legge n. 247/07 che rendono vincolanti le prestazioni essenziali e la loro qualificazione e che il legislatore considera proprio nella cooperazione tra servizi pubblici e servizi privati autorizzati la soluzione per raggiungere gli obiettivi. Gli ambiti di cooperazione sono dunque già ampiamente previsti e sollecitati dal legislatore ma fino ad oggi la loro sperimentazione è stata sostanzialmente ancora sporadica e molto circoscritta.
L’evidente distanza tra i due sistemi continua a emergere anche attraverso i rapporti di monitoraggio del Ministero del lavoro e dell’ISFOL che fotografano due ambiti
che realizzano un bassissimo livello di integrazione pur nella difficoltà comune di garantire standard di prestazione ad una ampia platea di persone in cerca di lavoro e ad una normativa che sollecita processi di cooperazione pubblico privato e questo anche in quelle aree dove la rete di servizi pubblici è peraltro ancora particolarmente povera.
Infatti, ancora oggi, in numerose regioni del Sud la rete dei servizi pubblici non è in condizioni di sopportare lo sforzo necessario per garantire il rispetto della normativa vigente. In Campania, Calabria, Puglia, Lazio la percentuale di disoccupati iscritti e disponibili a lavorare che ha ricevuto le prestazioni previsti dalla legge è inferiore al 35% e spesso anche sotto al 50%.
Il tema della collaborazione tra servizi privati e servizi pubblici è stato peraltro oggetto di specifici provvedimenti legislativi anche nel periodo più recente in concomitanza con lo sviluppo stesso delle attività progettuali.
Modifiche di legge inerenti le forme di incentivazione per le APL che somministrano lavoratori svantaggiati e ampliamento del novero dei soggetti ammessi all’intermediazione con una sburocratizzazione dei meccanismi di accesso1, ma al contempo anche nuovi obblighi più stringenti di interscambio informativo, sono state le ultime principali novità che il legislatore ha apportato al sistema.
In relazione, specificamente al collocamento dei soggetti svantaggiati, sulla base della legge 4 novembre 2010 n. 183, è stato modificato, infatti, l’art. 13 del Dgls 276/03 (Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato) prevedendo per tutti coloro che rientrano nella generale nozione di lavoratore svantaggiato (articolo 13 dgls 276/03 , comma 1, lettera a) che le agenzie di somministrazione in deroga al regime generale della somministrazione2, possano corrispondere al lavoratore un salario inferiore a quello cui hanno diritto i lavoratori dipendenti che svolgono le stesse mansioni, ma solo nel caso in cui sia stata stipulata una convenzione tra le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni in cui attivare i contratti, ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermo restando l’obbligo per l’agenzia stessa di rispettare le seguenti condizioni :
- sia stipulato “un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro”;
- venga assicurata la presenza di “interventi formativi idonei” ; - sia coinvolto un “tutore con adeguate competenze e professionalità” ;
- il lavoratore venga assunto “con contratto di una durata non inferiore a sei mesi” (68).
L’intervento del legislatore, su questo versante è sembrato voler ovviare alla deregulation che era stata introdotta dal 2005, dopo che era stato registrato il fallimento della disciplina originaria che subordinava la deroga alle agenzia di somministrazione alla emanazione da parte delle Regioni di propri strumenti regolativi (autorizzazioni regionali e accreditamenti), a testimoniare, nel concreto, che se da un lato la volontà di normare ogni processo non era stata in grado di produrre risultati, anche l’anomia non è stata in grado di generare dinamiche utili in questo specifico contesto della collaborazione tra attori pubblici e privati per i servizi per il lavoro.
La scelta di prevedere un approccio comunque basato su regole stabilite (ancorché da una semplice convenzione), evidenzia la volontà di continuare ad attribuire un ruolo strategico alla governance pubblica dell’intervento, ma nell’ambito di una relazione di cooperazione con il soggetto privato.
A partire da questo contesto peraltro tuttora in piena evoluzione, il progetto elaborando dapprima una analisi di scenario nazionale ed europea (di cui si da conto nella prima parte del presente testo) finalizzata alla individuazione delle modalità di collaborazione tra agenzie private e servizi pubblici per l’impiego, per la gestione, in particolare, di servizi mirati alla categoria dei soggetti svantaggiati (Tab, 1), nonché proponendo una definizione puntuale del perimetro dello svantaggio occupazionale su base territoriale, ha avviato una modalità di progettazione partecipata con una ampia tipologia di soggetti e attori dei servizi per l’impiego di uno specifico contesto regionale (rappresentato dalla Regione Puglia).
Lo scopo è stato quello di mettere a punto un framework , una cornice di riferimento condivisa, entro cui sperimentare su base territoriale, possibili modelli di cooperazione pubblico-privato, su alcune categorie di soggetti svantaggiati, per
l’erogazione di servizi mirati all’inserimento lavorativo e alla prevenzione del lavoro irregolare.
Vale la pena osservare che il progetto attraverso la raccolta e sistematizzazione dei punti di vista di una ampia e rappresentativa rete di stakeholder del sistema dei servizi per l’impiego, al fine di definire un possibile modello di attuazione di politiche di sperimentazione di collaborazione tra servizi privati e servizi pubblici in Puglia (ma con una valenza necessariamente estendibile ad altri contesti) il più possibile condiviso, è riuscito sicuramente ad offrire un primo contribuito di sensibilizzazione degli attori della rappresentanza, di quelli istituzionali, delle autonomie funzionali, nonché della articolata rete dei soggetti privati, rispetto all’opportunità di realizzare un sistema di servizi pubblico/privato capace di offrire strumenti più efficaci per la crescita dell’occupabilità dei lavoratori e in particolare delle componenti più svantaggiate, nonché di dare concrete opportunità di inserimento occupazionale, al fine di aumentare nel territorio l’inclusione sociale dei soggetti più esposti al rischio di disoccupazione e di lavoro non regolare.
Ricerca economica e Sociale Comunicazione Istituzionale - Ares2.0
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