Abiti da lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale possono esser descritti e suddivisi sia seguendo le caratteristiche merceologiche dei capi sia attenendosi alla normativa vigente.

Secondo le caratteristiche merceologiche possiamo distinguere:

  • dispositivi di Protezione Individuale “specifici” utilizzati in settori dove gli addetti sono sottoposti a rischi molto elevati e/o vi è un elevato rischio di inquinamento ambientale;
  • dispositivi tessili di Protezione Individuale “generici” (ad es. i giacconi impermeabili provvisti di catarifrangente), che hanno caratteristiche di protezioni analoghe a quelle dei corrispondenti utilizzati in attività extra-lavorative outdoor e di bricolage;
  • abiti da lavoro “semplici”.

Attenendosi alle descrizioni e suddivisioni normative, con la definizione abito da lavoro si intendono gli abiti che:

  • identificano e segnalano l’appartenenza ad una azienda o categoria (divise e uniformi);
  • coprono i vestiti personali così da impedirne l’usura (camici);
  • proteggono nelle circostanze lavorative che non permettono di indossare abiti comuni senza causare danno all’individuo o comunque esporlo ai rischi connessi all’attività lavorativa (capi ad alta visibilità, capi ignifughi, anti-impigliamento, ecc.).

Questi ultimi rappresentano anche dei Dispositivi Tessili di Protezione Individuale.

Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende quindi qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell’attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

L’uso dei DPI si rende necessario solo dopo aver valutato ed attuato tutte le possibili forme di protezione collettiva. Per prima cosa è necessario considerare se sia possibile eliminare il rischio o contenerlo mediante misure tecniche di prevenzione oppure realizzare una separazione ambientale che eviti l’esposizione del lavoratore. Se si verifica la permanenza di un rischio allora si ricorre alla protezione individuale. Con queste funzioni i Dispositivi di Protezione Individuale ricoprono un ruolo sostanziale nella prevenzione degli infortuni (spesso conseguenza di una serie di condizioni e atti pericolosi e, per la maggior parte delle volte, prevedibili) e delle malattie professionali (processi morbosi non occasionali contratti a causa di rischi, presenti nell’ambito lavorativo ripetuti e diluiti nel tempo). I DPI sono necessari per evitare o ridurre i danni conseguenti ad eventi accidentali e per tutelare l’operatore dall’azione nociva di agenti dannosi presenti nell’attività lavorativa, e rappresentano l’ultimo baluardo protettivo rispetto al rischio residuale, dopo l’applicazione di sistemi di protezione collettiva. Per questa ragione devono esser usati con cura e in modo appropriato dai lavoratori.

I DPI sono divisi in tre categorie a seconda della gravità dei rischi dai quali sono destinati a proteggere, le tre categorie hanno regole diverse per quanto riguarda l’apposizione del marchio CE.

Dispositivi tessili di protezione individuale e abiti da lavoro - Ares2.0

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