Il quadro generale dell’artigianato artistico in Campania con una fotografia degli scenari futuri alla luce della letteratura più recente

Nell’analisi del comparto dell’artigianato artistico campano occorre in primo luogo evidenziare il perimetro di riferimento entro cui collocare questa specifica attività che appartiene al più ampio settore artigianale, settore che in Italia è regolato da leggi e norme che tracciano confini e prerogative non sempre però univocamente interpretabili.

La legge 8 agosto 1985 n.443 (Legge quadro sull’artigianato1) ha individuato la natura artigiana di un’attività economica nella produzione di beni e servizi, sulla base della prevalenza del lavoro personale dell’imprenditore, anche manuale, nel processo produttivo e più in generale sulla prevalenza del lavoro rispetto al capitale tra i fattori di produzione. Gli elementi soggettivi circa le caratteristiche e le funzioni assunte dell’imprenditore artigiano e la prevalenza del lavoro nei fattori produttivi, rappresentano gli aspetti essenziali della natura artigiana ma la legge attribuisce lo status di impresa artigiana solo a quelle attività che non superano determinate soglie dimensionali rispetto agli addetti e solo se operano in settori economici ammessi (sono escluse le imprese artigiane dentro la Pa e la Sanità) e solo se assumono forme giuridiche consentite (non sono ammesse, ad esempio, le società per azioni).

Tavola 1 – Quadro giuridico-economico dell’impresa artigiana in Italia

Anche le attività artigiane artistiche sono state individuate dalla legge. L’art. 4 della Legge quadro per l’Artigianato, nel fissare i parametri del numero di addetti entro cui collocare le attività artigiane si è preoccupata di distinguere per quel computo le “lavorazioni artistiche e tradizionali” e gli antichi mestieri dal resto del comparto, anche se ha rimandato ad un successivo regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica – sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell’artigianato – la compiuta individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali.

Il decreto emanato nel 2001 (DPR 25 maggio 2001 n. 288) si è preoccupato così di distinguere i settori delle lavorazioni artistiche, da quello delle lavorazioni tradizionali comprese le produzioni alimentari, nonché del settore dell’abbigliamento su misura.

Il Decreto ha definito lavorazioni artistiche quelle creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione; nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione, svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con l’ausilio di apparecchiature, ad esclusione però di processi di lavorazione interamente in serie.

Sempre il DPR del 2001 ha fatto rientrare nel settore delle lavorazioni artistiche anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento ed al ripristino di beni di interesse artistico, o appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, anche tutelati ai sensi delle norme vigenti.

Per esplicita indicazione di legge la natura artistica non preclude la possibilità, ammessa in generale per tutto il comparto, che si realizzino singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione, secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.

Peraltro proprio la legge istitutiva ha stabilito per questo tipo di attività un limite di addetti più elevato potendo assumere le dimensioni di una impresa anche di 40 addetti e quindi piuttosto strutturata e organizzata, individuando nell’ambito del segmento artistico un modello di cosiddetto “artigianato industriale2”.

Sempre al fine di cogliere la natura dell’artigianato artistico è utile evidenziare i fattori distintivi rispetto al settore delle lavorazioni tradizionali, che, sulla base delle norme contenute nel decreto del 2001, si caratterizzano per essere realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessità ed alle esigenze della popolazione sia residente e non, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento. Anche in questo caso le lavorazioni devono essere svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche con l’ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione.

Complessivamente le diverse lavorazioni artistiche e tradizionali comprese le lavorazioni alimentari nonché dell’abbigliamento su misura, comprendono un elenco di oltre 150 specifiche attività o mestieri all’interno di 13 macro gruppi di attività artigianali che di seguito sono elencati:

  • Abbigliamento su misura
  • Cuoio, pelletteria e tappezzeria
  • Decorazioni: lavori di addobbo e apparato
  • Fotografia, riproduzione disegni e pittura
  • Legno e affini
  • Metalli comuni
  • Metalli pregiati
  • Servizi di barbiere
  • Strumenti musicali
  • Tessitura, ricamo ed affini
  • Vetro, ceramica, pietra ed affini
  • Carta, attività affini e lavorazioni varie
  • Alimentaristi: lavorazione cereali e sfarinati

 

Norme regionali

Tra i compiti specifici delle Regioni, la Legge-quadro n. 443 del 1985 individua sulla base delle norme costituzionali, anche quello di promuovere e valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali e dell’abbigliamento su misura. Sulla base dell’art. 1 comma 2 della legge, spetta infatti, alle regioni l’adozione di provvedimenti diretti alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato e alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all’assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all’associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l’esportazione.

Per quanto riguarda la Regione Campania la Legge Regionale 5 aprile 1993 n. 18 rimandando alle disposizioni nazionali non ha introdotto specificazioni significative, ribadendo così l’individuazione dei settori dell’artigianato artistico già previsti dal Dpr del 2001 che peraltro ha ripreso gli elenchi preesistenti individuando i macro comparti dell’artigianato tradizionale e dell’abbigliamento su misura.

La Legge del 1993 volta a fissare strumenti operativi per contribuire al rilancio del settore attraverso finanziamenti è stata ripresa da norme successive sempre finalizzate ad istituire regimi d’aiuto per l’artigianato (Legge Regionale 10/2001).

Artigianato Artistico Campania

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